A seguito delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2021, il superbonus 110% si applica, a decorrere dall’1.1.2021, agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Al riguardo è sorto il dubbio se, ai fini del calcolo delle unità immobiliari (fino a 4), si debba o meno tener conto delle pertinenze.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta a un interpello (il n. 242 del 13.4.2021), ha chiarito che, in assenza di specifiche indicazioni normative, ai fini di tale computo, le pertinenze non vanno considerate autonomamente pure se distintamente accatastate. Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti di spesa (art. 119, commi 1, 2, 4, 5 e 6, d.l. n. 34/2020), al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze. Anche in tale ipotesi vi è il limite delle 2 unità ex art. 119, comma 10, d.l. n. 34/2020, che riguarda gli interventi trainati sulle singole unità dell’edificio.
Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia