Spese di coibentazione di un fabbricato

La Cassazione, con ordinanza n. 10371 del 20.4.2021, ha fatto chiarezza sulla ripartizione delle spese relative alla coibentazione di un fabbricato, precisando che il cappotto termico da realizzare sulle facciate dell’edificio condominiale, al fine di migliorarne l’efficienza energetica, non è opera destinata all’utilità o al servizio esclusivo dei condòmini titolari di unità immobiliare site nella parte non interrata del fabbricato (come sostengono di solito i proprietari di locali interrati serviti da autonomo ingresso). Le opere, gli impianti o manufatti che, come il “cappotto” sovrapposto sui muri esterni dell’edificio, sono finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici, vanno ricompresi tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti dall’intera collettività condominiale (art. 1117 del codice civile, primo comma, n. 3), inclusi i proprietari dei locali terranei, e non sono perciò riconducibili fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condòmini e non di altri, di cui all’art. 1123, secondo e terzo comma, del codice civile. Quindi, ove la realizzazione del cappotto termico sia deliberata dall’assemblea, trova applicazione l’art. 1123, primo comma, del codice civile, per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. La Suprema Corte ha, poi, specificato che una delibera che disponga
un’innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato non deve essere volta necessariamente anche al “miglioramento del decoro architettonico” della facciata, essendo, al contrario, l’eventuale alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità della innovazione (art. 1120, ultimo comma, del codice civile).

 

Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia

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