Iva non detraibile e superbonus

Peri contribuenti non soggetti ad Iva che effettuino interventi ammessi al superbonus 110% (quali le persone fisiche e i condominii), nell’ammontare delle spese sostenute si tiene conto anche dell’Iva addebitata dal fornitore (soggetto che effettua gli interventi, professionista ecc.). Per gli altri contribuenti ammessi al superbonus e che sono anche soggetti ad Iva (es. Iacp, cooperative di abitazione, associazioni e società sportive dilettantistiche ecc.) si è posto il dubbio sul trattamento Iva, in particolare della parte di imposta che, qualora sia indetraibile, costituisce un costo. Con il nuovo comma 9-ter, inserito dall’art. 6-bis del d.l.
22.3.2021, n. 41, come convertito, è stato chiarito che l’Iva non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del d.p.r. n. 633/1972, dovuta sulle spese relative al superbonus, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo del costo ammesso al beneficio, a prescindere dal regime contabile adottato dal contribuente. Ove invece l’Iva sia indetraibile ad altro titolo, ad esempio per effetto del meccanismo del pro-rata, tale quota di imposta non farà parte del costo sostenuto ai fini del superbonus.

Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia

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