Effetti della pandemia

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1773 del 26.4.’21, si è espresso circa gli effetti della pandemia in atto sul rapporto di locazione. Nella pronuncia, in particolare, viene evidenziato come il dettato dell’art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020 – inerente l’osservanza delle misure di contenimento introdotte per la pandemia da Covid-19 – non possa sollevare il conduttore dall’obbligo di pagamento, né giustificare un ritardato adempimento. Ciò, in quanto tale norma “non può rivolgersi all’esecuzione della prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro”: l’esecuzione di detta prestazione – osserva infatti il Tribunale – “non implica una fase preparatoria o strumentale e non può ritenersi ostacolata o resa più difficoltosa a causa del rispetto delle misure di contenimento”, mentre “la difficoltà e persino l’impossibilità” della prestazione “è sempre un rischio del debitore”. Considerazioni, tutte queste che, nella specie, conducono alla dichiarazione di risoluzione della locazione, con condanna al pagamento delle mensilità arretrate.

Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.