Detassazione canoni di locazione abitativa non percepiti

In materia di canoni di locazione non percepiti, relativi a contratti ad uso abitativo, finora vigeva un doppio regime fiscale, basato sulla data di stipula del contratto. Solo peri contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 era previsto che i canoni non percepiti non concorressero a formare il reddito del contribuente, purché la mancata percezione fosse comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
Per i contratti stipulati in precedenza era necessario attendere la conclusione del procedimento.
Con l’art. 6-septies del d.l. 22.3.2021, n. 41, come convertito, è stata soppressa la distinzione tra contratti stipulati prima e dopo il 1° gennaio 2020, stabilendosi che la “nuova” disciplina si applichi per tutti i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto. In sostanza, sin dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno 2020 è possibile non dichiarare i canoni da locazione abitativa relativi ai mesi del 2020, se non incassati, a condizione che la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Sui canoni non riscossi nel 2020 e percepiti in un periodo di imposta successivo si applica la tassazione separata con i criteri previsti dall’art. 21 del d.p.r. n. 917/1986 per le somme di cui all’art. 17, c.1, lett. n-bis), dello stesso decreto.

Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia

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