È stata abrogata la norma(art. 1, commi da 381 a 384, della I. 30.12.2020, n. 178) che prevedeva, a determinate condizioni, il riconoscimento a favore del locatore di un contributo in caso di riduzione del canone. Resta ora in vigore la norma simile, ma con un ambito di applicazione più limitato (in quanto riguarda solo i contratti di locazione in essere alla data del 29.10.2020), prevista dall’art. 9-quater del d.l. n. 137/2020, come convertito. Tale norma prevede un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, per il locatore di un immobile (solo se adibito ad abitazione principale del locatario e se situato in un Comune ad alta tensione abitativa) che riduca il canone di locazione. Il contributo è fino al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore e nei limiti dei fondi all’uopo stanziati (pari, attualmente, a 100 milioni di euro). Per l’operatività del tutto, si attende l’emanando provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia