I proprietari di immobili che hanno adottato il metodo di tassazione denominato “cedolare secca” su contratti a canone libero (4 anni + 4) o contratti a canone agevolato (3 anni + 2), volendo mantenere il regime della tassazione separata, al termine del periodo contrattuale hanno l’obbligo di prorogare il contratto rinnovando l’opzione.
Che cosa si deve fare?
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il proprietario dovrà innanzitutto inviare al conduttore una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale rinnoverà la sua intenzione di prorogare la “cedolare secca” per ulteriori anni di durata del rinnovo. Il suddetto adempimento è assolutamente dovuto nel caso in cui nel contratto sia stato espressamente indicato che l’opzione della cedolare secca verrà esercitata tramite l’invio di raccomandata, mentre si potrebbe decidere di ovviare allo stesso qualora nel contratto sia già stata indicata la scelta della “cedolare secca”. Consiglio di inviare comunque la raccomandata anche in questo secondo caso.
Sempre entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale si dovrà procedere alla registrazione della proroga tramite Modello RLI, proroga che avrà una durata di ulteriori 4 anni per i contratti (4+4) e di ulteriori 2 anni per quelli (3+2). Queste sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino, mentre alcune sedi provinciali dell’Agenzia delle Entrate richiedono che la proroga nel di contratti agevolati non sia biennale ma triennale.
Cosa succede se non ho provveduto alla registrazione della proroga del contratto con cedolare secca?
Niente paura in quanto l’art. 7-quater, comma 24, del D.L. n. 193 del 2016 modifica in parte l’art. 3, comma 3, del D. lgs. N. 23 del 2011 e dispone che “l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto, ovvero nelle annualità successive, se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione per tale regime, effettuando i relativi versamenti, e dichiarando i redditi da cedolare secca nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi”.
La legge prevede delle sanzioni in misura fissa pari a € 50,00 nel caso in cui la comunicazione della proroga sia stata presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni oltre la data di scadenza della proroga stessa, mentre sanzione pari a € 100,00 in caso di ritardo oltre i 30 giorni.
Fortunatamente il nuovo provvedimento, in vigore dal 19 settembre 2017, permette di applicare anche a queste sanzioni l’istituto del ravvedimento operoso (D.L. 472/1997 articolo 13) ovvero la possibilità di versare una sanzione ridotta che varia nell’importo in base al ritardo con cui ci si mette in regola.
Nel prossimo articolo vi parlerò di come e quanto pagare in caso di ravvedimento operoso.
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