Conduttore diverso da persona fisica

La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza n. 138 del 15.4.2021, ha ribadito un importante principio in tema di applicabilità della cedolare secca nel caso in cui il conduttore di un contratto di locazione ad uso abitativo non sia una persona fisica (nella fattispecie concreta era una banca).
La Commissione – dopo aver osservato che l’Agenzia delle entrate, basandosi su due circolari interpretative (n. 26/2011 e n. 50/2019), effettua controlli sui contratti di locazione sottoposti a cedolare secca, emettendo avvisi di liquidazione nei confronti dei locatori quando il conduttore risulti una persona giuridica (a prescindere dall’effettiva destinazione d’uso dell’immobile locato e dal fatto che il locatore sia una persona fisica) – ricorda che le circolari sono “atti amministrativi a valenza interna” e che occorre fare riferimento alla disposizione di legge in forza del principio
ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. In questo caso, la normativa sulla cedolare secca prevede la fruibilità del sistema de quo a condizione che il locatore sia una persona fisica, che non agisca in regime di impresa o di libera professione e che l’unità immobiliare locata sia abitativa e destinata a tale uso.

Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia

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