Compenso del “general contractor”

Con risposta ad interpello n. 254 del 15.4.2021, l’Agenzia delle entrate ha ribadito quanto già affermato dalla Direzione regionale delle entrate Lombardia nella risposta a interpello n. 904-334/2021, ove si escludeva il compenso per il servizio reso da parte del cd. “general contractor”, per le pratiche organizzative affidategli dal condominio in virtù di interventi ammessi al superbonus 110%.
Il quesito posto alle Entrate da parte del contribuente riguardava un appalto con un contraente generale, il quale offre congiuntamente ai servizi di manodopera anche quelli collegati a progettazione e asseverazioni necessarie per l’agevolazione prevista dall’art. 119 del d.l. n. 34/2020.
Nella sua risposta l’Agenzia delle entrate sottolinea, in primo luogo, che la figura professionale del “general contractor’ è “normativamente individuata” solo dalla disciplina della contrattualistica pubblica, mentre nel privato è disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale. Premesso tanto, l’Agenzia ha ritenuto che il contribuente abbia facoltà di accedere all’agevolazione del superbonus, sfruttando quanto previsto dall’art. 121, del d.l. n. 34/2020 in materia di sconto in fattura, relativamente ai costi che il “general contractor” applicherà per le lavorazioni oltre che per quelli riguardanti i servizi professionali.
Risultano invece escluse dall’agevolazione fiscale le spese collegate all’attività organizzativa e di coordinamento del ‘general contractor”. Nel caso specifico l’Agenzia ha ritenuto non detraibile il corrispettivo corrisposto dalla committenza, come riportato in precedenza, per l’attività di coordinamento e per l’attualizzazione del costo ai fini applicativi dello sconto in fattura. Risultano invece detraibili le spese fatturate alla committenza dal ‘general contractor” relative a maestranze per lavorazioni agevolabili sostenute o pratiche professionali collegate.

Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia

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