Clausola penale

La Commissione tributaria provinciale di Varese, con la sentenza n. 170 del 28.4.2021, ha ribadito il principio per cui la clausola penale contenuta nei contratti di locazione non debba essere sottoposta, ai fini dell’imposta di registro, ad autonoma tassazione. E ciò, in quanto la clausola penale costituisce una disposizione strettamente dipendente dall’obbligazione principale, costituendo una prestazione accessoria al contratto, finalizzata a una liquidazione predeterminata del danno in caso di inadempimento, così evitando che la quantificazione del danno debba essere operata in sede giudiziale. E, qualora venisse accertata l’invalidità delle obbligazioni principali del contratto, non sarebbe azionabile. Essa va, quindi, ricondotta nell’ambito dell’art. 21, comma 2, d.p.r. n. 131/1986 (“se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa”) in quanto non introduce alcuna obbligazione autonoma e diversa rispetto a quella principale.

Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia

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