La cessione del contratto di locazione, operata dal conduttore in occasione della cessione dell’azienda esercitata all’interno dell’immobile concesso in locazione, non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto). Tale comunicazione, peraltro, non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario; condiziona, tuttavia, l’efficacia della cessione nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non gli è opponibile sino a quando la comunicazione non avvenga. Da ciò consegue che la conoscenza aliunde della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che questi, avendola conosciuta, l’abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall’art. 1407 cod. civ.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 11623 del 4.5.’21
Fonte: Focus Immobiliare – Confedilizia